Il nuovo codice di prevenzione incendi: gli ultimi aggiornamenti e i passi da seguire per applicare al meglio la regola tecnica orizzontale.

Che cos’è la regola tecnica orizzontale: differenze dalle regole verticali.

Con il D.M. 3 agosto 2015 sono state introdotte le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, che prevedono l’applicazione per determinate tipologie di attività della “regola tecnica orizzontale”. Tale regola definisce un vero e proprio iter di progetto per tutte le attività che, fino ad allora, non sottostavano a norme verticali specifiche.

Entrando più nel dettaglio: prima dell’introduzione del D.M. 3 Agosto 2015, la prevenzione incendi non era normata da un codice unitario, ma solo alcune attività o ambiti di esse disponevano di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le cosiddette regole verticali. Per le attività non provviste di regola tecnica verticale, indicate come “attività non normate” si applicavano invece i “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

La regola tecnica orizzontale nasce, quindi, per permettere di uniformare i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per più attività.

Laddove un’attività sia sprovvista di regola tecnica verticale specifica (rientrando così nel gruppo delle attività non normate) essa seguirà, quindi, i criteri generali di prevenzioni incendi definiti nella Regola tecnica orizzontale.

Il Decreto di modifica del 12 Aprile 2019

A partire dal 20 Ottobre 2019, è entrato in vigore il decreto del 12 Aprile 2019 il quale va ad apportare ulteriori modifiche al precedente D.M.

Tali modifiche riguardano l’ampliamento del campo di applicazione del D.M. 3 Agosto 2015 e la modifica della modalità di applicazione del codice. Nello specifico, le modifiche sono le seguenti:

  1. Applicazione del Codice obbligatoria per tutte le attività non dotate di Regola tecnica verticale.
  2. Applicazione del Codice obbligatoria per gli interventi di modifica delle attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’ intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Gli argomenti trattati nel corso dell’articolo terranno conto del suddetto Decreto di modifica.

Vantaggi della regola tecnica orizzontale

Il grande vantaggio introdotto del decreto è una sostanziale semplificazione nella progettazione antincendio. Le soluzioni progettuali divengono indubbiamente più semplici, comprensibili e realizzabili; senza considerare la maggior efficacia dei processi di manutenzione.

Peculiarità della regola tecnica orizzontale è il suo approccio prestazionale piuttosto che prescrittivo: la flessibilità della norma permette di scegliere fra molteplici soluzioni progettuali, al fine di applicare quelle più appropriate per la specifica attività.

Attività interessate dalla regola tecnica orizzontale

La regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi è applicabile a un sottoinsieme di 47 attività industriali e produttive definite dell’elenco allegato III del dpr 151/2011.
Le attività nello specifico sono:

Numero attività Descrizione
9 Officine e laboratori con operazioni di saldatura
14 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili
Da 19 a 26 Stabilimenti e impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze chimiche che possono dar luogo a reazioni pericolose
Da 27 a 40 Mulini, essiccazione cereali, produzione caffè, zuccherifici…
Da 42 a 47 Attrezzerie teatrali, plastiche, resine, concimi…
Da 50 a 54 Lampade, metalli, officine auto e moto…
56 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e altro
57 Cementifici
63 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e altro
64 Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione dati
66 Strutture turistico ricettive con oltre 25 posti letto (ad esclusione delle strutture turistico-recettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
67 Scuole di ogni ordine grado e tipo (ad esclusione degli asili nido)
Da 69 a 71 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie lorda superiore a 400 m2; locali adibiti a depositi di merci e materiali vari; aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
73 Edifici/complessi edilizi a uso terziario caratterizzati da promiscuità strutturale
75 Depositi di mezzi rotabili e locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili
76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari…

Struttura della regola tecnica orizzontale

La regola tecnica orizzontale è composta da 4 sezioni:

  1. Sezione G, Generalità: Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
  2. Sezione S, Strategia antincendio: Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio. Fanno parte di questa sezione le misure in termini di:
    • Resistenza al fuoco
    • Reazione al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Controllo di fumi e calore
    • Operatività antincendio
    • Sicurezza degli impianti tecnologici
  3. Sezione V, regole tecniche Verticali:  Contiene le regole tecniche verticali relative a:
    • Aree a rischio per atmosfere esplosive
    • Vani degli ascensori
    • Aree a rischio specifico
  4. Sezione M, Metodi: Contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche.

Modalità operative: i 3 passi fondamentali da seguire per le attività normate e non.

Gli obbiettivi primari da perseguire nella prevenzione incendi sono:

  • Sicurezza della vita umana
  • Incolumità delle persone
  • Tutela dei beni e dell’ambiente

Nell’ottica inquadrata dai suddetti punti, vengono delineati i passi che il progettista dovrà seguire al fine di applicare al meglio la Regola tecnica orizzontale, distinguendo tra attività normate e non.

Attività non normate:

Per le attività per le quali non esiste una regola tecnica verticale di riferimento il modus operandi è il seguente:

Passo 1: Valutazione del rischio di incendio relativamente a 3 tipologie di profili di rischio
Passo 2: Individuazione dei livelli di prestazione per le misure antincendio
Passo 3: Applicazione delle opportune soluzioni progettuali affinché i livelli siano garantiti

Analizzando nello specifico i 3 passi:

Passo 1: Individuazione e definizione del profilo di rischio.

I tre livelli di rischio definiti sono:

  1. Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana
  2. Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici
  3. Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio

Le modalità per la determinazione e valutazione dei suddetti profili sono indicati nella Sezione G, Generalità.
Al progettista spetta il compito di mitigare il rischio applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.

Passo 2: Definizione dei livelli di prestazione ed efficacia delle misure antincendio.

Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni. Il progettista, una volta applicate tutte le misure antincendio, dovrà stabilire per ciascuna di esse i relativi livelli di prestazione in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell’attività al fine di ridurre il rischio ad una soglia considerata accettabile.

Passo 3: Applicazione di soluzioni progettuali in funzione degli obbiettivi di sicurezza.

Le soluzioni progettuali possono essere di tre tipi:

  1. Soluzioni conformi: soluzioni presenti nella Regola tecnica orizzontale per le quali il progettista non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
  2. Soluzioni alternative: soluzioni progettate ad hoc per la specifica tipologia di attività. Tali soluzioni sono utilizzabili solo se l’attività richiede la valutazione del progetto. Inoltre il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione ammessi per ciascuna misura antincendio;
  3. Soluzioni in deroga: soluzioni per le quali il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione incendi: anche in tal caso il decreto indica quali metodi di progettazione della sicurezza antincendio può utilizzare

L’utilizzo di soluzioni alternative è comunque regolamentato dal decreto che specifica sia metodi ordinari, per le soluzioni alternative, che metodi avanzati, per le soluzioni in deroga.

Attività normate:

Per tutte le attività per le quali esiste una regola tecnica verticale, sarà necessario integrare i passi descritti nel paragrafo precedente con l’applicazione della regola verticale.

Nello specifico, l’individuazione e la definizione del profilo di rischio è implicitamente effettuata dal normatore durante l’applicazione della specifica regola tecnica verticale.

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